PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 3431 e rilevato che:

                esso reca un contenuto omogeneo, volto a regolare taluni aspetti delle consultazioni elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché ad assicurare il contestuale svolgimento del turno annuale ordinario delle elezioni amministrative per l'anno 2008;

                interviene all'articolo 1 sulla disciplinata «a regime» del procedimento elettorale relativo al voto dei cittadini italiani residenti all'estero, novellando la legge n. 459 del 2001, mentre tutte le ulteriori disposizioni assumono invece carattere transitorio, in quanto riferite al solo procedimento elettorale del 2008, anche laddove potrebbero invece essere inserite in un contesto stabile, come si desume, ad esempio, dalla circostanza che le norme relative al voto dei cittadini temporaneamente all'estero recate dall'articolo 2 erano già state introdotte, in termini sostanzialmente analoghi, anche nel decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, in relazione alle elezioni politiche del 2006 (articolo 3-sexies);

                nel dettare disposizioni in materia elettorale finalizzate a regolare limitati aspetti di carattere organizzativo ovvero di consentire lo svolgimento contemporaneo di più consultazioni elettorali (circostanza non infrequente in prossimità di scadenze elettorali: ad esempio i decreti-legge n. 43 del 2000, n. 111 del 2000, n. 166 del 2001, n. 8 del 2005 e n. 75 del 2006), il provvedimento non appare ingenerare dubbi di compatibilità con l'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge n. 400 del 1988 - secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, comma 4, della Costituzione; sotto il profilo dei limiti di contenuto dei decreti-legge, presenta tuttavia profili problematici il contenuto dell'articolo 4, in quanto incidente sul regime della presentazione delle liste alla competizione elettorale, nella misura in cui si modifica il requisito della loro sottoscrizione da parte di un certo numero di elettori;

                reca all'articolo 5, comma 4, un riferimento al «termine antecedente a quello fissato per la votazione» che potrebbe essere precisato specificando che ci si riferisce al giorno che precede quello fissato per la votazione;

                la tecnica della novellazione, all'articolo 1, non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un

 

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periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

                non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

            ritiene che fermo restando quanto detto in premessa in ordine all'articolo 4, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione,

            esaminato, per le parti di sua stretta competenza, il disegno di legge n. 3431 di conversione ivi legge del decreto-legge n. 24 del 2008 recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008;

            rilevata l'opportunità del ricorso allo strumento del decreto-legge per la necessità e urgenza di garantire l'esercizio del voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o di missioni internazionali in vista dello svolgimento del turno ordinario delle elezioni amministrative nell'anno 2008 contestualmente alle elezioni politiche;

            sottolineata altresì la necessità ed urgenza di adottare misure per la funzionalità del procedimento elettorale, anche per quanto concerne il procedimento di scrutinio del voto degli elettori italiani residenti all'estero, nonché di consentire l'accesso agli uffici elettorali di sezione ad osservatori elettorali della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

 

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            rilevato che il provvedimento reca, con particolare riferimento all'articolo 1, norme che modificano per la prima volta la legge sul voto degli italiani all'estero al fine di risolvere alcuni inconvenienti rilevati nei primi anni della sua applicazione, auspicando comunque un maggior approfondimento in sede di futura revisione normativa;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, Tesoro e Programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «del presente decreto» aggiungere le seguenti: «pari a 3.932.881,10 euro per l'anno 2008».

 

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PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 3431, di conversione del decreto-legge n. 24 del 2008, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

        all'articolo 2, comma 1, lettera c), appare necessario aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero, con i medesimi termini temporali, studenti universitari temporaneamente iscritti ad università straniere nel quadro del programma europeo Erasmus»; conseguentemente, inserire, in fine, al medesimo articolo, al comma 4, le seguenti parole: «ovvero l'iscrizione ad università straniere nel quadro del programma europeo Erasmus».
 

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